Art. 1, comma 251, legge 296/2006 è fatto “obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione.”
QUESTA È LA NORMA APPROVATA DAL PARLAMENTO ITALIANO SU PROPOSTA DEI GRUPPI PARLAMENTARI VERDI.
Sembra chiaro no? l’ accesso al mare deve essere libero.
Invece riporto qui di seguito una lettera di protesta (firmata) che riguarda niente meno che una spiaggia amministrata dal comune (!) in cui è stato vietato l’ accesso al mare. Veramente inqualificabile.
La norma del libero accesso alle spiaggie è sempre stata controversa, perchè le capitanerie di porto non ne chiedono il rispetto. Però che anche in una spiaggia amministrata dal comune l’ accesso al mare sia vietato…
Desidererei segnalare un accadimento che va a violare la legge finanziaria 2007, articolo 1, comma 251, relativo all’accesso al mare in quanto bene pubblico.
Nonostante il mio chiaro riferimento alla legge, i due addetti non hanno voluto accogliere la mia richiesta e, facendo riferimento alla concessione che dà loro diritto di gestire lo stabilimento, hanno preteso il pagamento della quota.